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Lunedí 29 Giugno 2009

A regolare l'iter per lo sconto fiscale del 55% è il decreto Economia e finanze 19 febbraio 2007 (poi modificato dai decreti 26 ottobre 2007 e 7 aprile 2008). Diversamente da quanto accade con il 36%, prima di dare il via ai lavori non bisogna inviare alcuna comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate. Mano a mano che il cantiere procede, però, occorre acquisire tutta una serie di documenti: alcuni dovranno semplicemente essere conservati dal contribuente (e mostrati alle Entrate in caso di controlli); altri, invece, dovranno essere inviati all'Enea tramite internet entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il "percorso" riportato nella grafica in questa pagina indica i passaggi principali della procedura. I documenti da conservare sono questi:
1) asseverazione di un tecnico abilitato;
2) fatture o ricevute fiscali (da notare che, secondo le Entrate, anche il 55% – e non solo il 36% – è condizionato all'indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell'intervento);
3) ricevuta del bonifico bancario o postale;
4) per i lavori condominiali, copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese;
5) per i lavori eseguiti dall'inquilino o dal comodatario, dichiarazione di assenso del proprietario;
6) ricevuta di invio della documentazione all'Enea.
Da notare, poi, che nelle Regioni in cui è stata varata la disciplina specifica, è necessario conservare anche la certificazione energetica, redatta secondo i criteri locali.
L'elenco dei documenti da inviare all'Enea, invece, è molto più snello:
1) la scheda informativa del l'intervento, redatta dal tecnico abilitato secondo lo schema riportato nell'allegato E del decreto (o nell'allegato F per i casi più semplici, si veda la grafica in pagina);
2) l'attestato di qualificazione energetica (non necessario nei casi più semplici, si veda la grafica in pagina).
La scheda informativa riporta i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spesa, quelli dell'edificio su cui i lavori sono stati eseguiti, la tipologia di intervento eseguito e il risparmio di energia conseguito, nonché il relativo costo, specificando l'importo per le spese professionali, e quello utilizzato per il calcolo della detrazione. La scheda informativa semplificata, quella dell'allegato F, può anche essere compilata a video dal contribuente che si collega al sito internet dell'Enea, senza bisogno dell'intervento di un tecnico.
I pagamenti relativi ai lavori di riqualificazione energetica devono essere fatti con bonifico indicando una serie ben precisa di elementi: la causale del versamento; il codice fiscale del beneficiario della detrazione; il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).
Non sono ammessi né l'assegno, né il pagamento in contanti. Possono fare a meno del bonifico, però, i contribuenti che siano titolari di reddito d'impresa, per i quali la prova del pagamento può arrivare da altra idonea documentazione.
Inoltre, anche i privati possono fare a meno del bonifico in alcuni casi particolari, come gli oneri dovuti alla pubblica amministrazione e le ritenute di acconto operate sui compensi dei professionisti (che non risulteranno nel bonifico, ma saranno riportate solo sulla fattura).
La data che conta, ai fini della detrazione, è quella del bonifico (perciò, in condominio, non ha rilievo quella del versamento delle rate all'amministratore).
Discorso a parte merita la rateizzazione dello sconto fiscale. Per le opere eseguite nel 2009 e 2010, la detrazione avviene in cinque rate di uguale importo. Per quelle eseguite nel 2008 (anche se terminate negli anni successivi, fino al 2010), il contribuente aveva possibilità di scelta da 3 e 10 rate e per quelle del 2007, invece, erano previste 3 rate.
La procedura prevede poi un ultimo adempimento – la comunicazione all'agenzia delle Entrate – che però riguarda solo i contribuenti i cui lavori proseguono per più anni (si veda l'articolo in basso). Per coloro che iniziano e concludono i lavori nel 2009, non ci sono altre incombenze.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECALOGO PER OTTENERE IL BENEFICIO Dalle eventuali comunicazioni preliminari alla comunicazione alle Entrate che deve essere fatta entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori
1 Gli adempimenti preliminari Per beneficiare della detrazione fiscale del 55% non serve inviare alcuna comunicazione preventiva all'agenzia delle Entrate, come per il 36 per cento. Prima di dare il via ai lavori bisogna solo preoccuparsi di verificare che la legge non imponga la presentazione della Dia o la comunicazione alla Asl
2 Le certificazioni necessarie Per fruire del 55% bisogna acquisire una serie di documenti, alcuni dei quali dovranno poi essere inviati all'Enea:
l'asseverazione di un tecnico abilitato che dimostri che l'intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa. Se si fanno più interventi sullo stesso edificio, l'asseverazione può essere unica;
  CONTINUA ...»

Lunedí 29 Giugno 2009
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